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Tribunale di Bologna > licenziamento collettivo
Data: 01/02/2007
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento:
Parti: Cooperativa Facchini Portabagli S.c a r.l. / Giovanni P.
LICENZIAMENTO COLLETTIVO – FALSA COLLACAZIONE DI DELEGATO SINDACALE IN REPARTO SOPPRESSO – COMPORTAMENTO ANTISINDACALE: SUSSISTENZA - ORDINE DI REINTEGRAZIONE


Con ricorso ai sensi dell’art. 28 Statuto dei lavoratori la Fiom-Cgil di Bologna lamentava una serie di comportamenti posti in essere da un’azienda metalmeccanica, ed in particolare: a) aver diffamato l’organizzazione sindacale con una mail, accusandola di aver provocato la messa in cassa integrazione di un lavoratore “normale” per far rientrare l’unico membro di RSU della FIOM, da tempo sospeso; b) aver nuovamente collocato in CIGS lo stesso delegato per ragioni non giustificate da esigenze tecnico-produttive, alla fine di un mese caratterizzato da una intensa attività sindacale; c) aver collocato in mobilità lo stesso delegato attribuendogli falsamente una collocazione in uno dei reparti soppressi per colpirlo in modo discriminatorio in ragione della sua attività sindacale e del suo status di membro della RSU. Con riferimento alla prima contestazione, peraltro supportata da prova documentale, il Tribunale accerta la natura fortemente lesiva dell’immagine del sindacato, accusato di aver esercitato indebite pressioni per favorire la ripresa del lavoro di un delegato – a scapito di un collega – che a detta della società avrebbe “prodotto un assenteismo – non per ferie o malattie ma per riunioni sindacali – del 24% nel 2005 e del 62% nei primi tre mesi del 2006 mettendo in crisi tutta la produzione…”. Da tali affermazioni il Tribunale trae la conclusione che al delegato sindacale si siano addebitate proprio le sue legittime assenze per attività sindacale e a causa di queste si ritenga più meritevole di lavorare un altro lavoratore. Il giudice ritiene poi fondata la terza doglianza, convinto “che l’inquadramento del delegato sindacale in un reparto in via di chiusura debba attribuirsi alla volontà aziendale, determinata dalla attività sindacale dello stesso, di espellerlo dall’azienda”, e deducendo altresì un atteggiamento di sfavore dell’azienda verso l’attività sindacale anche da una dichiarazione resa dall’amministratore delegato in sede di incontro sindacale, secondo la quale “la società non si poteva permettere un sindacato che contratta collettivamente”.

Conclusivamente il Giudice, che nel frattempo aveva respinto il ricorso d’urgenza proposto individualmente del delegato ai sensi dell’art. 700 per mancanza del requisito del danno grave ed irreparabile, ordina la reintegrazione del delegato nel suo posto di lavoro.




Tribunale di Bologna > licenziamento collettivo
Data: 13/10/2008
Giudice: Marchesini
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 527/08
Parti: Fabio R. / CERVETTI PROJECT srl
CESSAZIONE APPALTO PER SUCCESSIONE - SOCIO LAVORATORE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILE